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I servizi offerti

Revisione auto e pratiche

Centro Revisioni

Officina autorizzata MCTC.
Si effettuano revisioni auto, autocarri (fino a 35q), scooter, motocicli, motocarri e quad.

SCADENZE PER I PRINCIPALI TIPI DI VEICOLO:

Autovetture ad uso privato, autoveicoli fino a 35Q, autocaravan, quadricicli a motore, motocarri, motocicli e ciclomotori.
Scadenza dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, dopo 2 anni dalla data dell’ultima revisione


Autoveicoli e rimorchi con massa complessiva superiore a 35Q, autobus, ambulanze, autoveicoli e motoveicoli da piazza o noleggio con conducente.
Scadenza ogni anno

Pneumatico

  • INVERNALI

    Sono pneumatici progettati per garantire massime performance a temperature inferiori ai 7°, su asfalto asciutto, bagnato o neve. La mescola di cui sono composta è più morbida creando maggiore aderenza alle basse temperature; i battistrada sono dotati di ampi blocchi e intagli aggiuntivi chiamati “lamelle”.

  • ESTIVI

    Sono pneumatici composti da una mescola che permette loro di lavorare ottimamente a temperature superiori a 7°(il pareggio di prestazione reale con il pneumatico termico si ottiene intorno ai 13°/15°). E’ opportuno indicare come le basse e le alte temperature possono portare la mescola ad indurirsi, causando una diminuzione della tenuta su strada. 

  • 4 STAGIONI (ALL SEASON)

    sono un compromesso tra le altre due categorie. Consigliati soprattutto alle persone che sono abituate a percorrere 10.000/15.000 km l’anno e con vetture a basse prestazioni, pertanto finirebbero per terminare il ciclo di vita sia degli pneumatici estivi che di quelli invernali non prima di 4 o 5 anni. 

    Per quanto riguarda la loro struttura, solitamente viene utilizzata una mescola estiva, alla quale viene abbinato un disegno del battistrada invernale, oppure si procede in modo opposto. 

Revisione auto e pratiche

Altri servizi

  • EQUILIBRATURA

    É un operazione che si compie in fase di montaggio ed andrebbe effettuata ad ogni cambio gomme. Il pneumatico non è perfettamente bilanciato in ogni suo punto, ci sono delle piccole differenze di peso che possono causare vibrazione al volante, usura degli pneumatici e usura degli organi di sospensione. 

  • STOCCAGGIO

    Offriamo servizio di stoccaggio ai nostri clienti a prezzi vantaggiosi 

  • ASSETTO RUOTE “CONVERGENZA”

    É la regolazione degli organi meccanici che gestiscono il sistema ruota per rendere uniforme l’usura degli pneumatici ma sopratutto per migliorare la guidabilità del veicolo. 

  • INVERSIONE

    É consigliabile invertire gli pneumatici, affinchè si consumino uniformemente, per mantenere una tenuta di strada ottimale, per una durata più lunga dell’intero treno gomme . Consigliamo di invertire gli pneumatici almeno una volta l’anno, ogni 10.000/15.000 km. 

  • RIPARAZIONE E ASSISTENZA

    Riparazione forature secondo le Tabelle Tecniche, controllo pressione almeno ogni cambio stagione (3 mesi) e controllo andamento usura. 

  • GONFIAGGIO AZOTO

    In questo contesto, i pneumatici riempiti di azoto presentano dei vantaggi perché questo tipo di gas non favorisce l’umidità né la combustione. Se confrontato con l’aria ambiente – che contiene circa il 78% di azoto, il 21% di ossigeno più gas vari – l’azoto puro si presenta come un gas inerte e non infiammabile.

Revisione auto e pratiche

Meccatronica

  • Ammortizzatori

    Gli ammortizzatori sono fra i componenti più importanti per la sicurezza dell’auto. 

    Il loro scopo è di attutire le sconnessioni del manto stradale e di mantenere in carreggiata il veicolo, un buon contatto tra pneumatici e strada. 

  • Tagliando

    E’ un check-up del tuo veicolo. Effettuare regolarmente il tagliando, è importante per controllare il deteriorarsi delle principali componenti, il normale utilizzo e guidare in sicurezza. 

    Pricipalmente vengono fatte queste verifiche: 

    • stato delle pastiglie dei freni,
    • cinghie di trasmissione,
    • livello dei fluidi dell’auto: olio motore, liquido refrigerante, liquido freni, detergente lavavetri,
    • verifica di eventuali perdite nel motore,
    • marmitta,
    • presenza dell’acqua nel filtro del gasolio,
    • stato degli pneumatici,
    • stato delle luci interne ed esterne.

  • Cambio pasticche

    L’usura delle pasticche dipende dai chilometri che si è percorso e dallo stile di guida, solitamente si consiglia di cambiare le pasticche dei freni ogni 30.000/40.000km e quando lo spessore è inferiore ai 2-3 mm .

  • Kit distribuzione

    La cinghia di distribuzione da sola non si cambia quasi più: essa andrà sostituita unitamente alla sua pompa acqua, ai suo cuscinetti, ai tendicinghia e alle pulegge. Gli elementi che potrete acquistare compresi nel kit saranno i seguenti: la pompa dell’acqua, i cuscinetti, i tendicinghia e le pulegge

  • aria condizionata

    Effettuiamo ricariche per l’aria condizionata . 

Agenzia pratiche auto

  • Passaggio di proprietà

    Il Passaggio di Proprietà, è la procedura con la quale si trascrive, nei pubblici registri, la titolarità di un veicolo trasferendola da un soggetto ad un altro. I pubblici registri sono due : l’Archivio Nazionale dei Veicoli (tenuto dalla Motorizzazione) e il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A)

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Carta di Circolazione,
    • Certificato di Proprietà(CDP) o Foglio Complementare. Nel caso del Certificato di Proprietà Digitale non occorre nessuna documentazione in quanto verrà materializzato da noi durante lo svolgimento della pratica,
    • Venditore e Acquirente muniti di Documento di Identità valido. Nel caso di società occorre il legale rappresentante della società munito della Visura Camerale aggiornata(in alternativa la possiamo effettuare noi) e Documento di Identità valido.

    L’Art.94 del Nuovo Codice della Strada prevede che in caso di trasferimento di proprietà le parti interessate devono, entro 60 giorni dalla data dell’atto, provvedere alla richiesta di un nuovo certificato di proprietà ed alla richiesta del tagliando adesivo da applicare sul libretto di circolazione. 

    Entrambe le parti sono responsabili della mancata trascrizione dell’atto di vendita, quindi in caso di vendita bisogna accertarsi che questo avvenga.  Attenzione! con le nuove modalità di autentica di firma anche da parte dei Comuni bisogna tener presente che la sola autentica non è aver fatto il passaggio ma bisogna anche richiedere la trascrizione. 

  • Accettazione di eredità

    L’Art.2648 del Codice Civile prevede che l’Accettazione di Eredità debba essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con firma autenticata. Se sei erede di un veicolo, dovrai effettuare un atto formale che corrisponde alla successione del bene. Si tratta di una pratica che è, a tutti gli effetti, un Passaggio di Proprietà.

    Se gli eredi sono più di uno, ma solo uno di questi desidera intestarsi il veicolo, è necessario  dapprima intestare il veicolo a tutti gli eredi e , successivamente, registrare l’atto di vendita in favore di uno di essi. Nel caso in cui gli eredi decidano di vendere il veicolo ereditato ad un terzo acquirente, è necessario effettuare due distinti passaggi di proprietà. 

    Oppure per entrambi i casi possiamo effettuare un Passaggio di Proprietà Art.2688 “proprietario non intestatario” evitando di fare doppio trasferimento di proprietà.

    L’Agenzia garantisce la professionalità e lo snellimento dei tempi di esecuzione. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare, Certificato di proprietà Digitale,
    • Carta di Circolazione,
    • Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e della qualità di erede,
    • Documento di Identità valido di ciascun erede,
    • Codice Fiscale dell’intestatario deceduto e di tutti gli eredi.
  • Passaggio di proprietà da proprietario non intestatario

    Secondo l’Art.2688 del Codice Civile , un soggetto può vendere un veicolo anche se al PRA non è registrato come intestatario. Questo è possibile esibendo solo un documento attestante la proprietà del veicolo, nel caso si sia in possesso del vecchio Certificato di Proprietà in versione cartacea, o il precedente titolo non trascritto, con sottoscrizione autenticata dell’ultimo intestatario al PRA. 

    Il passaggio sarà soggetto al pagamento di doppia Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) a seconda della provincia di residenza dell’acquirente. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Carta di Circolazione,
    • Certificato di proprietà (CDP) o Foglio Complementare . Nel caso di Certificato di Proprietà Digitale non occorre nessuna documentazione in quanto verrà materializzato da noi durante lo svolgimento della pratica,
    • Venditore ed Acquirente muniti di Documento di Identità valido. Nel caso di società occorre il Legale Rappresentante della società munito di Visura Camerale aggiornata (in alternativa la possiamo effettuare noi) e Documento di Identità valido. 
  • PASSAGGIO DI PROPRIETA’ CICLOMOTORI

    Per un ciclomotore (cilindrata 50) non è previsto alcun Certificato di Proprietà, non è registrato al PRA, dall’introduzione della targa a sei numeri, datata Febbraio 2012, il cinquantino viene accompagnato da un Certificato di Circolazione contenente i dati del proprietario. 

    La targa dei ciclomotori è personale e non trasferibile. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Carta di Circolazione,
    • Targa se disponibile,
    • Venditore e Acquirente muniti di Documento di Identità valido.

    Nel caso d’acquisto di un ciclomotore usato che è già stato targato con la nuova targa(quella quadrata) occorre che il venditore effettui la sospensione , dopodichè possiamo procedere con il passaggio di proprietà. Se l’acquirente è già in possesso di una targa libera non associata a nessun veicolo si associa al nuovo ciclomotore, e verrà emesso un nuovo libretto. Viceversa se non ha disponibile nessuna targa , viene rilasciata una nuova e abbinata al nuovo veicolo. 

  • Autentica di firma

    L’autentica di firma è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale o di un soggetto autorizzato, che la firma è stata apposta in sua presenza, previa identificazione del soggetto che sottoscrive un atto. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Documento di Identità Valido. Nel caso di società occorre il Legale Rappresentante della società munito di copia della visura camerale aggiornata (in alternativa è possibile richiederla direttamente ai nostri sportelli) e del Documento di Identità valido,
    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare o Certificato di Proprietà Digitale. 
  • Duplicato documenti

    In caso di furto, smarrimento, deterioramento effettuiamo il duplicato della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà.

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Denuncia Originale,
    • Documento Identità intestatario valido. Nel caso di società occorre il Legale Rappresentante della società munito di copia della Visura Camerale aggiornata (in alternativa è possibile richiederla direttamente ai nostri sportelli ) e del Documento di identità. 

    Dopo aver fatto la denuncia alla Polizia, viene rilasciato un documento valido ai fini della circolazione e comunicato se il duplicato arriverà a casa per posta oppure se non è duplicabile dovete rivolgervi ad un Agenzia come la nostra .

  • Immatricolazione|Re-Immatricolazione

    IMMATRICOLAZIONE

    All’atto di acquisto di un nuovo veicolo, viene avviata la pratica di immatricolazione, procedura attraverso la quale viene assegnata un targa al veicolo iscritto per la prima volta negli archivi pubblici. L’immatricolazione è una pratica gestita generalmente dal concessionario, che si affida ad una agenzia di pratiche auto, ma puoi chiedere al concessionario di consegnarti la Dichiarazione per l’Immatricolazione e rivolgerti tu alla tua agenzia preferita per immatricolare il veicolo. 

    RE-IMMATRICOLAZIONE

    E’ necessaria nel caso in cui vengano smarrite, sottratte o danneggiate in maniera irreparabile le targhe del tuo veicolo. La pratica di re-immatricolazione deve essere effettuata anche se ad essere danneggiata è solo una delle targhe. 

    Nel caso di smarrimento, furto o distruzione delle targhe, entro 48 ore l’intestatario deve sporgere denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia). Trascorsi i 15 giorni dalla data della denuncia senza che esse siano state ritrovate l’interessato dovrà procedere alla re-immatricolazione (con conseguente cambio targhe) . 

    DOCMENTI NECESSARI

    • Denuncia Originale,
    • Documento Identità valido. Nel caso di società occorre il Legale Rappresentante della società munito di copia della visura camerale aggiornata (in alternativa è possibile richiederla direttamente ai nostri sportelli) e del Documento di Identità valido.
  • Radiazione per esportazione all’estero

    La Radiazione è la procedura attraverso cui un veicolo viene cancellato dal PRA e dai registri della Motorizzazione. E’ un operazione che esonera il proprietario dal pagamento del bollo, di solito, corrisponde con la fine della vita del veicolo. Per essere valida, la radiazione deve essere comunicata al PRA e alla Motorizzazione. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Carta di Circolazione,
    • Certificato di Proprietà,
    • Documenti Identità intestatario,
    • Bolla Doganale oppure CMR con Fattura (fuori comunità Europea),
    • CMR (comunità Europea),
    • Targhe.

    Al termine della procedura verrà rilasciato un tagliando di annullamento della Carta di Circolazione e una ricevuta dell’avvenuta radiazione o cancellazione dal PRA. Nel caso in cui sul tuo veicolo si stato iscritto un fermo amministrativo, la radiazione può avvenire solo dopo la cancellazione dello stesso. 

  • Revoca fermo amministrativo

    Il Fermo Amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS,Regioni,Stato,ecc…) tramite i concessionari della riscossione “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF,Bollo Auto,ICI,ecc…) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada . A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione al PRA. 

    Il veicolo infatti: 

    • non può circolare; se circola è prevista una sanzione

    • non può essere radiato dal PRA; non può essere demolito o esportato

    • anche se viene venduto, con atto di data successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Certificato di Proprietà,
    • Documento di Identità dell’Intestatario,
    • Originale della Liberatoria emessa dall’ente creditore
  • Bollino Dekra

    Per circolare sulle strade tedesche tutti i veicoli a motore devono esporre la “Feinstaubplakette” un bollino che certifica la classe di inquinamento del mezzo e consente di transitare nelle zone ambientali a traffico limitato delle principali città.

    Il bollino per le polveri sottili è obbligatorio per tutti i veicoli a motore(autovetture, veicoli commerciali, camion e autobus) che devono transitare nelle zone ambientali anche solo per una volta, compresi i veicoli dei visitatori stranieri e non residenti. 

  • Assicurazioni Rca

  • Attestazioni Finanziarie

Revisione auto e pratiche

Altre pratiche

  • PERDITA DI POSSESSO

    E’ l’annotazione presso il PRA della indisponibilità di un veicolo. L’avvenuta annotazione della perdita di possesso comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del bollo a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui è stata registrata l’annotazione. Non comporta invece modifiche all’intestazione del veicolo, che continua ad essere registrato al PRA a nome dello stesso soggetto. 

    Chi può richiederla …

    La perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo oppure da un Legale Rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico. Può essere richiesta anche da uno solo degli intestatari, nel caso in cui il veicolo sia cointestato (ma non se viene fatta richiesta con dichiarazione sostitutiva) . La perdita di possesso può essere richiesta anche dagli eredi dell’intestatario, dal procuratore legale e dal curatore fallimentare. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Provvedimento e/o la denuncia/querela che riporta uno dei fatti che riguardano il veicolo, ove non possibile presentare la documentazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilato e sottoscritta dall’intestatario del veicolo,
    • Documento di Identità dell’intestatario nel caso di società occorre il Legale Rappresentate della società munito di copia della visura camerale aggiornata (in alternativa è possibile richiederla direttamente ai nostri sportelli) e del Documento di Identità valido,
    • Documento di Identità dell’eventuale delegato alla presentazione della pratica allo sportello e la relativa delega,
    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare, Certificato di Proprietà Digitale.

    PERDITA DI POSSESSO PER FURTO

    In caso di Furto o Rapina, per annotare la perdita di possesso è necessario presentare al PRA la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme  o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. 

    PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA

    In base all’articolo 646 del Codice Penale ci si trova di fronte ad un’appropriazione indebita quando un soggetto si appropria della cosa mobile altrui di cui si trovi in possesso, a qualsiasi titolo, per trarre un ingiusto profitto per se stesso o per altri. Ad esempio, quando un veicolo intestato ad una società di leasing non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista ne viene riscattato è un ‘appropriazione indebita.

    Per annotare la perdita di possesso devi presentare al PRA: 

    denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme

    oppure

    dichiarazioni sostitutive di perdita di possesso, ugualmente ammessa dal PRA

    Dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela non hai più l’obbligo di pagare il bollo . 

    PERDITA DI POSSESSO PER TRUFFA

    Si verifica quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti. Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario. Nel caso in cui  l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa puoi chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti. L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela. 

  • RIENTRO IN POSSESSO

    Se sei rientartato in possesso di un veicolo per il quale era stata annotata la perdita di possesso, hai quaranta giorni di tempo per richiedere l’annotazione del rientro in possesso. L’annotazione di rientro in possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo o da un avente delega. L’obbligo di corrispondere nuovamente il bollo auto riparte dal mese di annotazione al PRA del rientro in possesso. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Certificato di Proprietà, o la Denuncia di smarrimento dello stesso, Foglio Complementare, Certificato di proprietà Digitale dove è stata annotata la perdita di possesso del veicolo,
    • Provvedimento emesso dalle autorità con il quale si restituisce il veicolo oggetto di furto,
    • Documento di Identità valido dell’intestatario del veicolo. Nel caso di società occorre il Legale Rappresentante della Società munito di copia della Visura Camerale aggiornata (in alternativa è possibile richiederla direttamente ai nostri sportelli) e del Documento di Identità,
    • In caso di presentazione della domanda da parte di avente delega deve essere presentata relativa delega e Documento di Identità del delegato
  • Trasferire un veicolo ad una società

    Per la trascrizione al PRA si fa riferimento all’Atto costitutivo della società, in cui sono registrate la ragione o la denominazione sociale, la sede, ed altri dati societari richiesti dal Codice Civile tra i quali eventuali beni(veicoli, rimorchi …) oggetto di conferimento. 

    Mediante il conferimento si modifica la posizione giuridica dei beni che costituiranno una sorta di fondo comune destinato all’esercizio della società nascente. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Copia in bollo dell’Atto Costitutivo,
    • Copia dell’Atto Costitutivo,
    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare, Ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale,
    • Carta di Circolazione,
    • Documento di Identità valido del firmatario
  • Trasferire un veicolo a seguito di una fusione tra società

    La fusione è una forma di successione universale , con conseguente trapasso di tutti i diritti, compresi quelli sui veicoli. La società che risulta dalla fusione, assume obblighi e diritti delle società estinte. 

    Esistono due differenti forme di fusione:

    1.Fusione con costituzione di una nuova società; avviene mediante la costituzione di una nuova società(le società interessate si estinguono e i loro patrimoni, ivi compresi gli autoveicoli, vengono trasferiti nella nuova società).

    2.Fusione per incorporazione; comporta l’estinzione della società incorporata e il conseguente trasferimento dei diritti e degli obblighi esistenti nel patrimonio della prima società. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Copia dell’atto pubblico di fusione,
    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare, Ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale,
    • Carta di Circolazione,
    • Documento di Identità valido del firmatario
  • Trasferire un veicolo a seguito di una scissione tra società

    Il Codice Civile prevede anche la scissione mediante la quale il patrimonio della società scissa viene assegnato ad una o più società beneficiarie. 

    Esistono due differenti forme di scissione:

    1.Scissione totale; una società si estingue dando vita a due o più società

    2.Scissione per scorporazione; una parte del patrimonio della società scissa viene destinato alle società beneficiarie. Le società derivanti dalla scissione assumono diritti e obblighi delle società estinte. Tutti i veicoli soggetti al trasferimento dovranno essere indicati nell’atto di scissione. Una copia dell’atto dovrà essere consegnata all’Agenzia per l’esecuzione della formalità.

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Copia dell’atto pubblico di scissione,
    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare, Ricevuta del Certificato di proprietà Digitale,
    • Carta di Circolazione,
    • Documento di identità valido del firmatario
  • Trasferire un veicolo a seguito di una regolarizzazione di società di fatto

    Negli ultimi anni le società di fatto, o irregolari, hanno avuto la possibilità di regolarizzarsi usufruendo di particolari agevolazioni fiscali. La regolarizzazione ha luogo sulla base dell’art. 3,c 68 e seguenti della legge 31.12.1996, n.662 mediante:

    1.Stipulazione di un apposito atto negoziale; la società di fatto assume una delle forme societarie come da Codice Civile

    2.Versamento al fisco di un’imposta sostitutiva ; il Pagamento dell’imposta comporta la possibilità di effettuare la formalità in esenzione da tributi, versando i soli emolumenti. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Copia dell’atto pubblico di scissione,
    • Certificato di proprietà, Foglio Complementare, Ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale,
    • Carta di Circolazione

    ♦ Documento di Identità valido del firmatario

  • Trasferire un veicolo a seguito di una cessione d’azienda

    Pur risultando nel Registro delle Imprese , la cessione d’azienda non rientra nella categoria degli Atti Societari. L’atto di Cessione di Azienda e cessione del ramo d’azienda, reso nella forma della scrittura privata autenticata, definisce il trasferimento di proprietà dell’intera azienda, ossia l’avviamento di tutti i veicoli in dotazione e di tutti i beni strumentali che la compongono. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Copia dell’atto di cessione azienda,
    • Certificato di Proprietà, Foglio Complementare, Ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale,
    • Carta di Circolazione,
    • Documento di Identità valido del firmatario
  • Trasferire un veicolo a seguito di un acquisto d’azienda

    Il trasferimento di proprietà a seguito di un acquisto d’azienda viene trattato come un comune passaggio di proprietà tra privati. 

Revisione auto e pratiche

Patente

  • Conversione

    Se sei un cittadino straniero residente in Italia puoi richiedere la conversione della patente di guida. Il primo anno in cui viene presa la residenza è possibile guidare con la patente di guida del proprio paese di origine, ma deve essere accompagnata dal Permesso Internazionale di guida o da una traduzione giurata della patente stessa. A partire dal secondo anno di residenza la patente deve essere convertita in una patente di guida italiana oppure deve essere conseguita ex novo.

    CONVERSIONE PATENTE DA MEMBRO DELLA UE – Per i cittadini le cui patenti di guida sono rilasciate in origine da uno dei paesi membri delle UE , non vige l’obbligo ma solo la facoltà di richiedere la conversione della propria patente. 

    CONVERSIONE PATENTE DA NON MEMBRO DELLA UE – Per i paesi non membri della UE, la conversione è possibile per tutti quegli Stati con cui l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità. 

    Di seguito l’elenco degli Stati membri della UE o che hanno stabilito rapporti rapporti di reciprocità con l’Italia(circ.n.4586/M340 del 02.11.2004) Albania, Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay. 

    Per il Canada, il Cile, gli Stati Uniti e lo Zambia, la conversione può essere richiesta solo dal personale diplomatico che svolge funzioni in Italia. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Documento di Identità valido
    • Patente originale
    • Traduzione Integrale
    • Attestazione di Autenticità rilasciata dal Consolato dello Stato estero in Italia (la firma dei funzionari consolari dovrà essere autenticata in Prefettura ) 
  • Rinnovo

    La Patente può essere rinnovata fino a 4 mesi prima della scadenza e verrà rinnovata fino alla data del compleanno, solo per le patenti di categoria “A” e “B”.
    La scadenza varia in base all’età; le patenti “A” e “B” vengono rinnovate:

    • ogni 10 anni fino a 50 anni di età
    • ogni 5 anni tra 50 e 70 anni di età
    • ogni 3 anni tra 70 e 80 anni di età
    • ogni 2 anni per gli ultraottantenni.

    Rinnovare la Patente con noi è SEMPLICE e VELOCE. PENSIAMO A TUTTO NOI! DOCUMENTI NECESSARI

    • Documento di Identità valido
    • Patente
    • FOTOTESSERA-PUOI FARLA DA NOI, E’ COMPRESA NEL PREZZO.

    Paghiamo noi i BOLLETTINI relativi al Rinnovo Patente. Dopo due giorni lavorativi, la Patente è pronta presso la nostra Agenzia in quanto pensiamo noi a ritirarla e a pagare il CONTRASSEGNO.
    ORARIO VISITA MEDICA VENERDI’ 17:45 

  • Duplicato

    DUPLICATO PATENTE PER FURTO O SMARRIMENTO

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Documento di Identità valido
    • Denuncia originale


    Per il furto o lo smarrimento della Patente è necessario effettuare la denuncia alla Polizia entro 48h dalla constatazione del fatto. Immediatamente viene rilasciato il permesso di guida.  Se la patente è duplicabile, viene spedita a casa, se non è duplicabile dovete rivolgervi ad un Agenzia come la nostra.

    DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO

    Va effettuato nel caso in cui non sono più riconoscibili elementi come: dati anagrafici, scadenza, numero documento, foto tessera. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Documento di Identità valido
    • Denuncia originale
    • Patente Originale  
  • Patente internazionale

    Guidare all’estero con la patente di guida italiana

    Per guidare in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in alcuni Paesi extra europei è sufficiente la patente italiana, per altri paesi extra UE invece è necessario che la patente italiana sia sempre accompagnata da un permesso internazionale di guida. Al momento i modelli vigenti in merito di patenti internazionali sono quelli di “Ginevra” ,risalente al 1949 e che ha validità di un anno, e quello di “Vienna”, risalente al 1968 e che ha validità di tre anni. Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, riconoscono valide solo le patenti internazionali conformi al modello “Ginevra”. Vista la complessità della materia e delle norme vigenti in merito, rivolgiti ad un’ Agenzia di pratiche auto Sermetra per richiedere il permesso internazionale di guida. 

  • Carta chilometrica

    La Carta Chilometrica o tachigrafica è emessa per un periodo di validità di 5 anni, la Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda del titolare, fermo restando il permanere delle condizioni per il rilascio. 

    La richiesta di rinnovo deve essere presentata, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, alla Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha la sua residenza. 

    DOCUMENTI NECESSARI

    • Documento di Identità valido e Patente
    • Carta Chilometrica/Tachigrafica originale (va consegnata alla Camera di Commercio)

Bollo

  • Scadenze

    Il bollo deve essere pagato il mese successivo alla scadenza. Ad esempio se la tassa ha scadenza Dicembre, deve essere pagato entro tutto il mese di Gennaio.

    PRINCIPALI SCADENZE

    BOLLO AUTO

    • Fascia Bassa < 36 kw : Gennaio – Luglio
    • Fascia alta > 35 kw: Aprile – Agosto – Dicembre
    • Super Bollo over 185 kw segue la scadenza della tassa auto ordinaria

    BOLLO MOTO 

    • Ciclomotore 50 cc : Il Bollo è dovuto solo in caso di circolazione su pubbliche strade
    • Motoveicolo a partire da 125 cc : Gennaio – Luglio

    BOLLO MINICAR

    Quadriciclo Leggero: Il Bollo è dovuto solo in caso di circolazione su pubbliche strade

    BOLLO VEICOLI COMMERCIALI TRASPORTO MERCI 

    Autocarri e Trattori Stradali : Gennaio – Maggio – Settembre

    BOLLO VEICOLI TRASPORTO PERSONE 

    Autobus : Gennaio – Maggio – Settembre

    BOLLO VEICOLI STORICI

    Autovetture e Motocicli : Dicembre

  • Veicolo nuovo

      La prima tassa di proprietà per i veicoli nuovi deve essere pagata nel mese dell’immatricolazione a meno che questa non sia negli ultimi dieci giorni del mese. In questo caso può essere pagato anche nel mese successivo.

      La decorrenza è comunque quella del mese d’immatricolazione anche solo per un giorno (ad esempio un veicolo immatricolato il 31/08 inizia a pagare dal mese di Agosto)

    • Veicolo usato

      Se avete appena acquistato un veicolo usato bisogna controllare se risulta già bollato. Se il veicolo è stato acquistato presso un concessionario o da un rivenditore autorizzato bisogna farsi precisare da quest’ultimo se è stato messo in “esenzione” allorchè farsi dare la data dal rientro dall’esenzione(cioè la data dell’autentica dell’atto a Vostro favore).

      In questo caso si segue le norme come per un auto nuova di fabbrica.

      Se il veicolo è stato acquistato da un privato il bollo è dovuto da chi  risulta proprietario l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. In ogni caso, fa fede la data dell’atto di vendita. Ad esempio se il bollo scade a Dicembre, il bollo successivo deve essere pagato da chi risulta proprietario al 31 Gennaio. 

    • Agevolazioni disabili

      PER QUALI VEICOLI SPETTA L’ESENZIONE …

      L’esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona a cui il disabile risulti fiscalmente a carico per gli autoveicoli con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina ed a 2.800 centimetri cubici se alimentate con motore diesel e che rispettino le seguenti caratteristiche :

      • Autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente)
      • Autoveicoli specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo) 

      A CHI SPETTA L’ESENZIONE …

      Il diritto all’esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione. Costituiscono eccezione ai sensi di leggi i MINORI

      • Soggetti non vedenti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%
      • Soggetti sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata
      • Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento
      • Soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in situazione di gravità
      • Soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono della indennità di accompagnamento
      • Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo , sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all’allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada e annotati sulla patente speciale di guida. 
    • Agevolazioni veicoli storici

      Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. Sono considerati VEICOLI STORICI ULTRATRENTENNALI gli autoveicoli e motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

      • costruiti da oltre trent’anni
      • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

      I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico) . Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di:

      € 29,82 per gli autoveicoli

      € 11,93 per i motoveicoli

      Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato. 

      Sono considerati VEICOLI STORICI ULTRAVENTENNALI gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

      • costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta

      • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni . 

      In Regione Toscana, a partire dal 1° Gennaio 2003 e fino al 31 Dicembre 2014 per i veicoli ultraventennali a prescindere dall’uso, al posto della tassa automobilistica ordinaria, doveva essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a :

      € 63,00 per gli autoveicoli

      € 26,25 per i motoveicoli

      da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. 

      ATTENZIONE! VEICOLI ULTRAVENTENNALI DAL 2015 

      La Regione Toscana con L.R n. 37 del 27 Marzo 2015 all’Art.20 stabilisce il nuovo regime di tassazione a cui, a decorrere dall’1 gennaio 2015 tutti i veicoli ultraventennali sono assoggettati all’ordinaria tassa automobilistica ridotta del 10%. Per le tasse automobilistiche che dovevano essere versate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015, relative a veicoli ultraventennali, è riconosciuta la facoltà di procedere al versamento della tassa dovuta o al versamento dell’eventuale integrazione, qualora sia già stato corrisposto l’importo della ormai soppressa “tassa forfettaria” senza addebito di sanzioni ed interessi a condizione che il sopra citato versamento avvenga entro il 30/09/2015

    Revisione auto e pratiche
    Revisione auto e pratiche

    Visure

    • P.R.A.

      Effettuare una Visura P.R.A. è sicuramente consigliato prima di concludere l’acquisto di veicoli usati. Per effettuare una Visura P.R.A. E’ necessario disporre del numero di targa del veicolo per il quale la si sta richiedendo. 

      Il P.R.A. è un Registro Pubblico, chiunque può richiedere e ottenere dati e informazioni relative a qualsiasi veicolo che vi sia iscritto. Le informazioni che si raccolgono sono: 

      • dati anagrafici
      • precedenti intestazioni
      • se risultano gravami, ipoteche e annotazioni 
    • D.T.T.

      La Visura DTT o Motorizzazione è un documento estratto, in tempo reale, dall’archivio della Motorizzazione Civile che riporta le informazioni tecniche degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 

      Per richiedere una visura DTT è necessario disporre del numero di targa o di telaio, o il codice fiscale (nel caso il veicolo sia intestato a persona fisica) o la Partita IVA (nel caso di aziende con parco veicolare). 

      Le informazioni che si raccolgono sono: 

      • Dati di Immatricolazione; numero di telaio, tipo veicolo, targa, stato di provenienza, data emissione carta di circolazione, ultimo aggiornamento
      • Dati tecnici del veicolo; categoria, uso, carrozzeria, cilindrata, stato precedente revisione
      • Dati Proprietario; denominazione, provincia di residenza, località

      In base al dettaglio che si intende approfondire, è possibile anche conoscere : 

      • Dati omologazione; omologazione, denominazione commerciale, costruttore, variante, versione, marca. Tra i dati di omologazione, è possibile anche conoscere il consumo litri per ogni 100 km in caso di percorsi urbani, extraurbani o combinati
      • Dati tecnici del motore; motore, cilindri, potenza, combustibile, giri al minuto, cavalli fiscali, tempi, fabbricazione
      • Dati tecnici veicolo; emissioni CO2 e/o NO2, numero posti anteriori, numero posti totali, posti bus a sedere, posti bus serviti, posti bus in piedi, lunghezza, larghezza, carreggiata, sbalzo posteriore, servosterzo, caratteristiche pneumatici, decibel, fuoristrada, ABS, limitatore di velocità. 
    • Catastale

      Puoi richiedere visure catastali sulla singola Provincia oppure sull’intero territorio nazionale, per Soggetto, Azienda o Immobile. 

    • Camerale

      Grazie al collegamento telematico con le Camere di Commercio, siamo in grado di ottenere visure e certificati, bilanci, atti, assetti proprietari e informazioni aggiornate sulle singole imprese.